Bed&Breakfast, la Regione non può limitare l'esercizio dell'attività

La norma recava misure limitative dell'attività ricettizia extralberghiera a vantaggio di quella alberghiera

Bed&Breakfast, la Regione non può limitare l'esercizio dell'attività
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La norma recava misure limitative dell'attività ricettizia extralberghiera a vantaggio di quella alberghiera

La Regione non può limitare l'esercizio dell'attività di case vacanze e bed&breakfast anche se questi sono aperti da chi non fa impresa, perché così facendo limita la libera concorrenza. È quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Prima Sezione Territoriale, Sentenza 13 giugno 2016, n. 6755, accogliendo il ricorso n. 586/2016, proposto dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), che si era opposta al nuovo Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8, recante la nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere, pubblicato nel BURL n. 73 del 10 settembre 2015, n. 73 e presentato a pochi mesi dall'inizio del Giubileo.

La norma recava misure limitative dell'attività ricettizia extralberghiera a vantaggio di quella alberghiera. In particolare, il regolamento imponeva, secondo l'Antitrust, "una serie di sue criticità, legate all'introduzione o all'inasprimento di requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, idonei a tradursi in un'ingiustificata limitazione dell'accesso e dell'esercito di tale attività, limitando l'operatività delle strutture e subordinandone l'accesso al mercato al rispetto di vincoli di natura dimensionale, in contrasto con i principi di libera concorrenza e i correlati principi di parità di trattamento e non discriminazione".

Nel dettaglio, il regolamento imponeva a case vacanza e bed&breakfast, gestiti entrambi in forma non imprenditoriale, periodi di chiusura obbligatoria rispettivamente di 100 e 120/90 giorni a seguito di valutazioni legate al fabbisogno economico, attribuendo a Roma Capitale il potere di individuare zone del proprio territorio da destinare all'apertura di ostelli per evitare una eccessiva concentrazione di strutture in determinate zone urbane.

E non solo. Il Regolamento imponeva, inoltre, alle case vacanza contratti di affitto della durata minima non inferiore a tre giorni oltre a vincoli dimensionali delle strutture in termini di metratura minima obbligatoria di alcuni spazi. L'Autorità rilevava, infatti, come tali disposizioni integrassero specifiche violazioni dei principi concorrenziali nella misura in cui limitavano l'accesso alla ricettività extralberghiera e ne rendevano più difficile l'esercizio, senza effettive e correlate esigenze di interesse generale.

Il Giudice amministrativo, nell'accogliere il ricordo dell'Antitrust, ha affermato l'illegittimità del regolamento giudicandolo diretto ad ostacolare l'esercizio di un'attività economica fondamentale per il settore turistico, oltre ad essere in contrasto con i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento.

Inoltre, il TAR Lazio ha sottolineato che non vi sono ragioni valide per porre a case vacanze e B&B la distinzione tra esercizio imprenditoriale e non imprenditoriale (che si traduce poi in discriminazione), motivata da esigenze di "ordine e chiarezza", in particolare, nel settore tributario.

Di conseguenza, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha annullato il regolamento regionale n. 8 del 7 agosto 2015 (Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere), limitatamente agli articoli: 3 (Periodi di chiusura), per intero; 6 (Hostel o Ostelli), limitatamente al comma 2; 7 (Case e Appartamenti per Vacanze) limitatamente a: lettera a) del comma 2, comma 3, comma 4; 9 (Bed and Breakfast) limitatamente a: comma 1, lettera a) del comma 3; 18 (Disposizioni transitorie), per intero.

 Pertanto - come comunicato con apposita circolare dell'Agenzia Regionale del Turismo del 20 giugno 2016, Prot. 325648 inviata agli Uffici SUAP e SUAR della Regione Lazio - dal 14 giugno 2016, data di comunicazione della pubblicazione della suddetta sentenza, le disposizioni sopra richiamate non sono più applicabili.

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