Multa annullata per autovelox non omologato: la Prefettura di Verona dovrà pagare le spese
Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso di un'automobilista: il dispositivo elettronico utilizzato non era conforme. La Prefettura dovrà rimborsare le spese legali

Un verbale per eccesso di velocità, emesso dal Comando della Polizia Locale di Verona a inizio 2024, è stato annullato dal Giudice di Pace della città scaligera. Il motivo? L’autovelox utilizzato (in copertina: immagine di repertorio) — un dispositivo modello Pasvc installato in Strada Bretella Mediana — non era omologato, come richiesto dalla normativa vigente. A sollevare la questione è stata l’automobilista coinvolta, Carmela Liberto, difesa dall’avvocato Luigi Chieffo del Foro di Avellino, che ha fatto ricorso contro l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Verona.
Il verbale originario contestava la violazione dell’articolo 142 comma 8 del Codice della Strada.
“Chiunque supera di oltre 10 km/h e fino a 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695. La violazione comporta la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.”
Dopo un primo tentativo di annullamento attraverso ricorso alla Prefettura, conclusosi con un rigetto e un aggravio della sanzione, l’automobilista si è rivolta al Giudice di Pace. Il procedimento si è concluso lo scorso 12 maggio con la sentenza emessa dal Giudice Andrea Bertoni, che ha accolto integralmente le ragioni della ricorrente.
Il principio: omologazione necessaria per validare l’infrazione
Secondo quanto stabilito dal giudice nella sentenza, l’autovelox in questione non era stato sottoposto alla necessaria procedura di omologazione. Non è bastato, infatti, che il dispositivo fosse stato approvato: la distinzione tra approvazione e omologazione è formale e sostanziale, come ribadito anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10505 del 18 aprile 2024, citata nel ricorso.
L’articolo 142 del Codice della Strada richiede esplicitamente che gli strumenti di rilevamento della velocità siano “debitamente omologati”. L’omologazione — a differenza della semplice approvazione — certifica la conformità tecnica del prototipo attraverso prove in laboratorio e autorizza la produzione in serie. In assenza di tale procedura, il verbale non può considerarsi valido e non può costituire una prova legittima dell’infrazione contestata.
Il giudice ha inoltre chiarito che le circolari ministeriali, spesso richiamate per giustificare l'equipollenza tra i due procedimenti, non possono derogare alle fonti normative primarie. Pertanto, il verbale emesso sulla base di uno strumento privo di omologazione è nullo.
La Prefettura è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali, per un totale di 389 euro tra contributo unificato e compensi legali. Un epilogo che ribadisce l’importanza del rispetto formale delle procedure da parte delle autorità, specialmente quando si utilizzano dispositivi tecnologici per sanzioni automatiche.