Parere negativo all'ampliamento della Cava Bertacchina Verona

Discussione in Consiglio comunale.

Parere negativo all'ampliamento della Cava Bertacchina Verona
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Parere negativo all'ampliamento della cava Bertacchina Verona.

Unanimità in Consiglio

Approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di questa sera, con 29 voti favorevoli, il parere negativo all'ampliamento richiesto per la cava Bertacchina Verona. “Alla luce dell'ultima richiesta di proroga dei termini – sottolinea l’assessore all’urbanistica – di conclusione dei lavori di estrazione, fino al 31 dicembre 2025, e di sistemazione, fino al 31 dicembre 2026, presentata alla Regione Veneto dalla ditta Biondani ed essendo il quartiere di San Massimo-Croce Bianca, da più di mezzo secolo, devastato dall'opera di escavazione per l'approvvigionamento di sabbia e ghiaia, che ha lasciato profonde ferite ancora aperte, si è deciso di esprimere parere negativo all'ampliamento richiesto per la cava “Bertacchina”. Inoltre, qualora la Regione Veneto dovesse comunque approvare il progetto di ampliamento, di chiedere l'inserimento nel provvedimento autorizzativo di tutte le prescrizioni vincolanti contenute nella Relazione Tecnica redatta dal Comune”. Approvata, con 26 voti favorevoli e 5 astenuti, la delibera di modifica degli articoli 4-7-9-12-13-16 del regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

Modificato articolo 4

All’articolo 4 - relativo a nozione di abitazione principale e pertinenze - al Comma 1 BIS) - Nel caso di locazione parziale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, quest'ultima perde la qualifica di abitazione principale ed è considerata altro fabbricato, se l'importo del canone annuo di locazione, o della somma dei canoni annui derivanti dai contratti sottoscritti per la medesima unità immobiliare, è superiore della rendita catastale rivalutata del 5% (Circ n. 5/E dell'11 marzo 2013);

Modificato articolo 7

All’articolo 7 - relativo a riduzione base imponibile - al Comma 4 - La base imponibile, dalla data di inizio lavori fino all’accatastamento, all’ultimazione dei lavori o all’utilizzo dell’unità stessa, si intende ridotta del 50% anche per le unità immobiliari che necessitino di interventi di manutenzione straordinaria. La condizione da cui derivi l’inabitabilità o l'inagibilità del fabbricato e/o dell’unità immobiliare, deve essere comunicata utilizzando il modello di dichiarazione IMU cui va allegata la perizia del tecnico che esegue i lavori. L'attestazione deve contenere le seguenti informazioni: riferimenti anagrafici, comprensivi di codice fiscale del proprietario; riferimenti catastali dell'immobile interessato dalle opere; illustrazione dei lavori effettuati; la data di inizio e di fine lavori; documentazione fotografica relativa alla condizione dell'immobile in periodo antecedente la realizzazione dei lavori.

Modificato articolo 9

All’articolo 9 - relativo a esenzioni e altre forme di agevolazione - al Comma 1 BIS) - Ai fini dell'esenzione applicabile alla strutture ricettive di proprietà di Enti non commerciali, si precisa che le prestazioni offerte devono avere natura simbolica. Si ritiene simbolica la tariffa richiesta, per persona a notte, inferiore al 50% delle tariffe minime applicate agli ospiti di alberghi contraddistinti a due stelle. In caso contrario l'utilizzo si considera commerciale e l'unità immobiliare è assoggettata al pagamento delle imposte.

Modificato articolo 12

All’articolo 12 - su compensazioni IMU-TASI, si inseriscono al Comma 1 - I contribuenti che vantano crediti da versamenti sia IMU sia TASI, possono chiederne la compensazione con gli importi dovuti; al Comma 2 - Entro i termini di scadenza del pagamento del tributo, è possibile detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento; al Comma 3 - Per avvalersi di tale facoltà va presentata al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una comunicazione allegando le copie dei versamenti, indicando le proprie generalità. Comma 4 - Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi o, può essere chiesta a rimborso; al Comma 5 - Il Funzionario Responsabile del Tributo, dopo aver verificato l’esistenza del credito da compensare, fornisce un riscontro in merito all'accoglimento o meno della richiesta al contribuente interessato.

Modificato articolo 13

All’articolo 13 - su dichiarazione – al Comma 2 BIS) – Nel caso di contratto stipulato ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431, è necessario che il contribuente alleghi alla dichiarazione IMU copia del contratto di locazione e attestato di rispondenza rilasciato da un sindacato nazionale co-firmatario l'accordo.
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