Danni da maltempo
Chiarimenti tecnici della Regione su detraibilità e deducibilità contributi di persone e aziende.
(foto d'archivio)
Danni da maltempo, Chiarimenti tecnici della Regione su detraibilità e deducibilità contributi di persone e aziende.
Le ondate di maltempo e le raccolte fondi
In relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute in Regione relativamento alle erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche tramite il versamento sul conto corrente denominato “REGIONE VENETO – VENETO IN GINOCCHIO PER MALTEMPO OTT. – NOV. 2018”. - Codice IBAN IT 75 C 02008 02017 000105442360 - causale “VENETO IN GINOCCHIO PER MALTEMPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018”, sentita l’Agenzia delle Entrate di Venezia, in sede di Commissione paritetica, i competenti uffici regionali chiariscono i meccanismi di detraibilità e deducibilità dei suddetti versamenti effettuati da persone fisiche e imprese:
Detraibilità dall’IRPEF per le persone fisiche
In base all’art. 138, co. 14, legge 23.12.2000 n.388 le erogazioni in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica danno diritto a una detrazione Irpef del 19%, calcolata su un importo non superiore a euro 2.065,83. Le erogazioni devono essere effettuate tramite versamenti a favore dei soggetti identificati con il DPCM 20 giugno 2000. Tra i soggetti previsti dal predetto DPCM sono comprese le Amministrazioni Pubbliche Statali, Regionali e Locali, Enti Pubblici non economici.
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. (In tal senso Circolare 7/E del 27/04/2018, pag. 127-128)
Deducibilità dall’IRES per le imprese
L’attuale disciplina fiscale (Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 27). consente alle imprese di dedurre, senza alcun limite di importo, le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica, solo se operate per il tramite di soggetti specificamente individuati dal DPCM 20 giugno 2000 e tra queste le Amministrazioni Pubbliche Statali, Regionali e Locali, Enti Pubblici non economici.
La deducibilità dal reddito di impresa delle predette erogazioni liberali non è più subordinata all’emanazione, da parte dei Prefetti delle Province interessate dall’evento calamitoso, di un apposito decreto che individui i soggetti i autorizzati all’attività di “collettore” dei fondi raccolti.