Blocco auto: Villafranca modifica l'ordinanza

A fronte delle richieste dei cittadini l'Amministrazione ha ampliato le deroghe.

Blocco auto: Villafranca modifica l'ordinanza
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Il sindaco di Villafranca Roberto Dall'Oca sceglie di integrare l'ordinanza relativa alle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico che prevede il blocco auto.

Blocco auto: Villafranca modifica l'ordinanza

Le polemiche sorte in seguito alla pubblicazione dell'ordinanza hanno portato l'Amministrazione villafranchese ad apportare alcune modifiche alla stessa, ampliando le deroghe al divieto di circolazione.

Il motivo della modifica

Nel nuovo provvedimento del sindaco la scelta è così giustificata: "Durante la prima settimana di attuazione dell’ordinanza sono emerse specifiche richieste di deroga da parte di cittadini e aziende e le stesse sono meritevoli di accoglimento in quanto derivanti da esigenze oggettive e documentabili".

Le integrazioni inserite nel testo

In particolare sono stati modificare i punti 3, 4, 7, 9 e 13 del paragrafo 4, ovvero quello che riguarda le "Esclusioni dal divieto di circolazione", dell’ordinanza n. 29 del 1/10/2018.

Nel dettaglio: sono state aggiunte le seguenti deroghe per:
20. veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità definiti dall’art. 10 del Codice della Strada, nonché i veicoli speciali definiti dall’art. 54 lettera f), g) e n) del Codice della Strada;
21. veicoli di categoria N che debbono effettuare il carico e scarico delle merci limitatamente alle fasce orarie 8.30 – 11.30 e 14.30 – 18.30 (deroga valida solo nel caso di livello verde o arancione);
22. veicoli che devono raggiungere i parcheggi della Stazione Ferroviaria e dell’Aeroporto purché muniti di autocertificazione/biglietto/abbonamento;
23. veicoli utilizzati per il raggiungimento, da parte delle persone iscritte e docenti, delle sedi dell’Università del Tempo Libero per corsi pomeridiani finalizzati alla socializzazione, al benessere della persona e al miglioramento della cultura personale (ad esempio: corsi per il miglioramento della psicomotricità, corsi di ginnastica posturale, corsi di lingua, ecc- elenco indicativo); analoga deroga viene concessa per i veicoli di persone che si recano presso i centri di aggregazione (ad esempio circoli per anziani, bocciofile, polisportive, ecc..); per la deroga di cui al punto 23. è necessaria autocertificazione.

E sono state modificate altre deroghe:

  • come quella al punto 3, per la quale è stata stralciata la dicitura "rigorosamente":
    3. veicoli alimentati a GPL o gas metano purchè utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente GPL o gas metano;
  • Quella al punto 4., che vede varie modifiche (riportiamo il testo corretto):
    4. veicoli per trasporto collettivo usi sociali e di pubblico interesse: autobus e/o veicoli a 9 posti adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente; veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e le assistenze domiciliari; volontari di associazioni che si occupano di interventi a tutela della persona in situazioni di disagio sia per il raggiungimento della sede che per gli spostamenti sul territorio comunale purché muniti di autocertificazione; veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato; veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio; veicoli utilizzati per assicurare la produzione e la distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e speciali ai fini del recupero/smaltimento; veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme; veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione; veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori; veicoli in disponibilità di associazioni per il trasporto di soggetti anziani/portatori di disabilità;
  • Quella al punto 7., di cui riportiamo di seguito il testo attuale:
    7. per i veicoli in uso ai lavoratori dipendenti è possibile la circolazione in deroga alla presente ordinanza con la seguente modalità: il lavoratore dipendente dovrà essere munito di autocertificazione che attesti la necessità di recarsi presso il luogo di lavoro dalla propria abitazione (e viceversa) laddove non vi siano mezzi pubblici idonei a consentire il rispetto degli orari di lavoro, per turni di lavoro o ancora per esigenze di elevata flessibilità;
  • Eccon invece come è diventato il punto 9:
    9. veicoli degli ospiti delle strutture ricettive in possesso della copia della prenotazione;
  • E infine il punto 13.:
    13. veicoli privati che trasportano i bambini presso gli istituti scolastici impossibilitati all'utilizzo del mezzo pubblico dedicato, muniti di autocertificazione; è altresì concessa deroga per l’accompagnamento dei minori ad attività extrascolastiche (ad esempio corsi pomeridiani), sportive (ad esempio gare e allenamenti) e di tipo culturale e religioso (ad esempio catechismo) purché muniti di autocertificazione
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