Crostacei vivi in frigo? Ti multiamo, li fai soffrire!

La 30177/17 è una sentenza della Cassazione penale che farà sicuramente discutere, in particolare alcuni ristoratori e pescivendoli

Crostacei vivi in frigo? Ti multiamo, li fai soffrire!
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La 30177/17 è una sentenza della Cassazione penale che farà sicuramente discutere, in particolare alcuni ristoratori e pescivendoli

La 30177/17 è una sentenza della Cassazione penale che farà sicuramente discutere, in particolare alcuni ristoratori e pescivendoli che, prima di ora, non avevano mai rispettato alcune regole in favore di questi animali. I giudici della terza sezione penale, partendo dal presupposto che astici, aragoste e granchi soffrono se vengono detenuti  vivi in una cella frigorifera a basse temperature e con le chele legate in attesa di essere cotti e mangiati, confermano che si è passibili del reato di abbandono di animali di cui all'articolo 727 comma 2 del codice penale, punibile con un’ammenda.

Per la Cassazione, quindi, l’interesse a non provocare sofferenze ai crostacei prevale sui costi di conservazione, che puntano ovviamente ad essere contenuti.

Una sorte simile era toccata a un ristoratore ritenuto colpevole dal Tribunale di Firenze del reato citato e condannato al pagamento di un’ammenda di 5 mila euro, per aver detenuto alcuni crostacei vivi nella cella frigorifera e con le chele legate e, dunque, in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenza. L’imprenditore si era giustificato dicendo che i crostacei nel suo locale arrivavano dall’estero già in quelle condizioni e che non ci siano prove schiaccianti riguardanti il fatto che ogliere l’animale dal ghiaccio per poi immergerlo in acqua calda non lo facesse soffrire o attenuasse le sue sofferenze.

La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso è ha ritenuto valide le argomentazioni del giudice di primo grado che aveva rilevato che i crostacei prima di finire in una cella frigorifera, vivevano in acque o acquari a temperature alte; la forte escursione termica cui sono sottoposti provoca gravi sofferenze. Ed è quindi necessario far risparmiare  all’animale tale inutile dolore adottando accorgimenti economicamente più gravosi che tuttavia consentono di detenere i crostacei in modo più consono alle loro caratteristiche naturali.

Infine, viene riconosciuto il diritto alla Lav (lega antivivisezione onlus) quale parte civile costituita, il risarcimento del danno liquidato in via equitativa e le spese processuali.

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