Divieto di fumo sul Ponte degli Alpini: arriva l'ordinanza
Per evitare che un altro caso di sigaretta, sigaro o qualsiasi altro oggetto che possa provocare scintille, caduto accidentalmente sul legno antico, comporti un altro principio di incendio con esiti peggiori.
Divieto di fumo sul Ponte degli Alpini: arriva l’ordinanza
Dopo l’evento dello scorso 5 giugno, il comune di Bassano del Grappa ha deciso di pubblicare l’ordinanza relativa al divieto di fumo sul Ponte degli Alpini, per evitare che un altro caso di sigaretta, sigaro o qualsiasi altro oggetto che possa provocare scintille, caduto accidentalmente sul legno antico, comporti un altro principio di incendio con esiti peggiori.
Il documento ufficiale così specifica:
“Considerato che in data 05/06/2019 il Ponte degli Alpini è stato oggetto di intervento dei Vigili del Fuoco per lo spegnimento di un inizio d’incendio che ha interessato un saettone di monte della campata lato Angarano; considerato che il Ponte degli Alpini è costituito da elementi in legno, tra l’altro spesso caratterizzati da un elevato degrado, per le parti ancora non consolidate, che ne ha compromesso la resistenza alle aggressioni degli agenti chimico-fisici; valutata la necessità di salvaguardare e tutelare il bene culturale Ponte degli Alpini; considerato che una sorgente d’innesco potrebbe avviare una combustione degli elementi costituenti il ponte, con conseguenze anche catastrofiche; visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000; richiamato il Decreto Sindacale prot. n. 9535 del 05.02.2019 di attribuzione dirigenziale dell’incarico di Direzione dell’Area 4^ Lavori Pubblici, vieta di fumare e di utilizzare petardi, fuochi d’artificio e qualsiasi altro oggetto e/o sostanza che possa provocare scintille, fiamme libere, autocombustione, ecc. al fine di scongiurare l’innesco della combustione degli elementi costituenti il ponte, su tutto il Ponte degli Alpini. Avverte che le violazioni alla predetta ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25 euro e un massimo di 500 euro, a norma dell’art. 7 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Dispone che il Comando della Polizia Municipale di Bassano del Grappa è incaricato della sorveglianza e dell’esecuzione del presente provvedimento. La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio on line e diviene esecutiva con il posizionamento della prescritta segnaletica informativa. Durante la vigenza della presente Ordinanza vengono sospese le precedenti ordinanze o parti di esse in contrasto con quanto sopra disposto. A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90, n. 241, si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia o entro 120 gg. ricorso Straordinario avanti al Capo di Stato”.