ordinanze del 2019 e del 2020

Limitazioni ai mezzi pesanti sulle provinciali, il Tar respinge la sospensiva

La Provincia aveva imposto, in diversi punti della stessa Sp 3 e della Sp 53, limiti di velocità più restrittivi ai mezzi pesanti.

Limitazioni ai mezzi pesanti sulle provinciali, il Tar respinge la sospensiva
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Il Tribunale Amministrativo del Veneto ha respinto la domanda cautelare, promossa dalla ditta Mesaroli Logistica, per la sospensione delle ordinanze del 2019 e del 2020 con cui la Provincia ha regolato il traffico dei mezzi pesanti sulle strade provinciali 3, 53 e 25 nei comuni di Trevenzuolo, Nogarole Rocca e Vigasio.

Il confronto

Il Servizio Viabilità, dopo un confronto con le amministrazioni locali, a settembre 2019 aveva infatti previsto – per motivi di sicurezza e in relazione al progressivo aumento del traffico – un senso unico obbligato per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate, con andamento orario nella direttrice Trevenzuolo, Nogarole Rocca, Vigasio. Senso unico poi ridotto, con una seconda ordinanza emessa a inizio aprile di quest’anno, al solo tratto della Sp 3 che da Trevenzuolo arriva al centro abitato di Bagnolo. Inoltre, la Provincia aveva imposto, in diversi punti della stessa Sp 3 e della Sp 53, limiti di velocità più restrittivi ai mezzi pesanti.
Si era opposta la Mesaroli Logistica di Trevenzuolo, avanzando al Tar domanda per l’annullamento, previa la sospensione dell’efficacia, delle ordinanze.

Ottica di precauzione e prevenzione

Nel respingere la domanda di sospensiva relativa alla seconda ordinanza, i giudici hanno evidenziato come “la larghezza ridotta delle strade interessate dal provvedimento appaia effettivamente inadeguata a consentire un agevole transito di veicoli di grandi dimensioni nel doppio senso di marcia” e “che il numero e la tipologia di sinistri occorsi e documentati dalla relazione tecnica redatta dalla Provincia di Verona e dalla Polizia Stradale (...) appaiano idonei a supportare, in un’ottica di precauzione e prevenzione di eventi peggiori o più frequenti, le limitazioni al transito in un senso di marcia disposte nei confronti dei veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate”.
Inoltre il Tar ha sottolineato come non appaia “corretto l’assunto della parte ricorrente secondo cui le limitazioni possono avere solo carattere temporaneo”. Infatti, il decreto legislativo 285 del 30 aprile 1992 “prevede che possano essere stabilite limitazioni anche di carattere permanente per ciascuna strada in relazione alle caratteristiche strutturali”. Il tribunale veneto ha infine precisato come l’ordinanza emessa dalla Provincia “pur rendendo disagevole e più oneroso l’esercizio dell’attività svolta dalla parte ricorrente, non la impedisce in assoluto, e in una comparazione tra i contrapposti interessi, quello di carattere economico della ricorrente appare recessivo rispetto alle esigenze di sicurezza della circolazione”.

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