Nudisti multati alla spiaggia di Manerba

Ma il nudismo non era consentito dalla Legge?

Nudisti multati alla spiaggia di Manerba
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Nudisti multati alla spiaggia di Manerba. Ma il nudismo non era consentito dalla Legge?

La spiaggia sotto la Rocca di Manerba

Molti conoscono la spiaggia sotto il Sasso e attorno alla Rocca di Manerba come un porto franco, nel quale il naturismo sembra tollerato. E invece nel pomeriggio del 18 agosto i Carabinieri sono arrivati e hanno staccato diverse multe: quattro uomini sorpresi nudi sull’arenile, in quel momento frequentato da minori. In più altri 9 uomini.

Per chi pensava che qui il nudismo si potesse praticare, non aveva considerato l’ordinanza del Sindaco di Manerba che vieta in tutta l’area del Parco della Rocca e del Sasso ogni forma di nudismo. Ma cosa dice la legge?

Nudisti multati e atti osceni

La definizione di “atto osceno” è in realtà relativa. ” Si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore” recita il Codice Penale, art 529, escludendo però le opere d’arte o di scienza, con l’esclusione della vendita ai minori.

L’atto osceno compiuto in pubblico, continua l’articolo 527, è passibile di sanzione pecuniaria dai 5mila ai 30mila euro, cosa che è stata applicata ai primi 4 uomini sorpresi nudi a Manerba. A questo punto si potrebbe obbiettare che la spiaggia è difficile da raggiungere, e che non c’era propriamente esibizionismo nel prendere il sole nudi, senza disturbare. Non è proprio così.

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Praticare in posti appartati

E’ proprio sulla questione del “pubblico” che la Regione Lombardia ha voluto regolamentare la materia, con un emendamento alla legge sul turismo del settembre 2015. L’emendamento auspicava una regolamentazione delle aree preposte al naturismo. Una pratica che è attuata da 200mila lombardi, così l’hanno presentata il consigliere forzista e quello maroniano, autori della proposta. Le aree, dice l’emendamento, devono essere delimitate e correttamente segnalate, come già avviene in altre regioni come il Veneto e l’Abruzzo, così da consentire a chi non vuole incapparvi di cambiare strada.

A distanza di quasi tre anni, ancora una delimitazione di queste spiagge a Manerba, come anche alla celebre spiaggia del Canneto tra Desenzanino e Lonato, non c’è. Quindi il naturismo di Manerba è a tutti gli effetti avvenuto in luogo pubblico, e a meno di ricorsi le multe saranno da pagare.

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E in Veneto?

In Veneto vi è la legge regionale n. 7 del 7 febbraio 2014 che attribuisce "Riconoscimento e valorizzazione del turismo naturista". Questa è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 18 del 14 febbraio 2014, e recita così:

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1.    La Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie competenze, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma della Costituzione, promuove le condizioni necessarie a garantire la possibilità di praticare il turismo naturista, nel rispetto delle persone, della natura e dell’ambiente circostante.

 

Art. 2
Delimitazione e segnalazione delle aree destinate al turismo naturista

1.    Il turismo naturista è consentito liberamente, purché in aree, spazi e infrastrutture, appositamente destinati, delimitati e segnalati.

2.    Tutte le aree pubbliche o private destinate al turismo naturista, al fine di evitare ogni promiscuità di spazi con chi non lo pratica, devono essere riconoscibili all’esterno e adeguatamente segnalate con appositi cartelli o con altri efficaci mezzi di segnalazione.

3.    Nel caso in cui l’area dedicata al turismo naturista non sia situata in luoghi idoneamente appartati o non disponga di una naturale barriera visiva, deve essere collocata un’ulteriore segnalazione e delimitazione che ne attesti la presenza, a idonea distanza e comunque a non meno di 50 metri dall’inizio della stessa.

 

Art. 3
Aree pubbliche destinate al turismo naturista

1.    I comuni e gli altri enti pubblici locali secondo e nei limiti delle rispettive competenze, possono destinare spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi, parchi ed altri ambienti naturali di proprietà demaniale o di enti pubblici locali, alla pratica del turismo naturista.

2.    I comuni contermini individuano le aree per la pratica del turismo naturista possibilmente in aree tra loro confinanti.

3.    La gestione di aree pubbliche destinate al turismo naturista può essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la corretta fruizione, in conformità alla vigente normativa in materia di concessioni.

 

Art. 4
Aree private destinate al turismo naturista

1.    Per l’esercizio del turismo naturista in aree private quali campeggi, alberghi, piscine, o altro, si osservano le disposizioni della presente legge e quelle in materia urbanistica e di turismo.

 

Art. 5
Controlli sulle aree destinate al  turismo naturista

1.    I comuni e gli altri enti pubblici secondo le rispettive competenze, esercitano l’attività di controllo sul buon funzionamento e corretta fruizione delle aree destinate al turismo naturista.

 

Art. 6
Sanzioni

1.    Il comune applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.000,00 a carico del gestore dell’area destinata al turismo naturista ed ordina la sospensione dell’attività nell’area sanzionata per un periodo da dieci a novanta giorni qualora l’area risulti priva di uno o più dei requisiti definiti dal provvedimento di Giunta regionale di cui all’articolo 7.

2.    Il comune ordina la immediata cessazione dell’attività dell’area destinata al turismo naturista nei seguenti casi:

a)    mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni;
b)    mancato adeguamento dell’area ai requisiti di cui al comma 1 nel termine stabilito dal comune;
c)    gestione dell’area svolta nel periodo di sospensione di cui al comma 1.

 

Art. 7
Criteri per il rilascio delle concessioni e per l’individuazione delle aree destinate al turismo naturista

1.    La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua:

a)    i criteri per il rilascio delle concessioni, in conformità alla disciplina delle concessioni demaniali, prevedendo in particolare che le aree destinate al turismo naturista:

1)         siano localizzate in modo da non causare, di norma, interruzioni alla continuità delle aree fruibili dal turismo non naturista, qualora, per la conformazione naturale dei luoghi, non siano separate e appartate rispetto a quelle del turismo non naturista;
2)         abbiano accesso alla risorsa naturale marina, lacustre o fluviale, di interesse turistico;
3)         siano concesse con preferenza, a parità di condizioni, alle associazioni o organizzazioni affiliate ad una delle federazioni o confederazioni naturiste nazionali o internazionali;

b)    i criteri urbanistici per la destinazione, estensione, delimitazione, segnalazione e localizzazione delle aree naturiste anche nel rispetto dell’interesse alla tutela del paesaggio, e in particolare le caratteristiche tecniche delle recinzioni di tali aree in modo da garantire i terzi non naturisti rispetto alla visibilità dall’esterno dei luoghi di pratica naturista.

 

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