La sentenza

San Zeno di Montagna, impiegato rubava in municipio: il licenziamento però è illegittimo

Una sentenza ha stabilito che si tratta di un licenziamento illegittimo e il settore civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’amministrazione comunale.

San Zeno di Montagna, impiegato rubava in municipio: il licenziamento però è illegittimo
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Nel 2014 il dipendente era stato sorpreso a rubare attrezzatura e denaro.

San Zeno di Montagna, impiegato rubava in municipio

Aveva commesso diversi furti ma aveva spostato l’attenzione su un altro dipendente incolpandolo. Nel 2014, Marco Castellani (35enne all’epoca dei fatti), era stato sorpreso a rubare in municipio a San Zeno di Montagna dove lavorava. Giustamente il Comune aveva provveduto al licenziamento del dipendente ma ora una sentenza ha stabilito che si tratta di un licenziamento illegittimo e il settore civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’amministrazione comunale.

La vicenda

Otto anni fa, l’allora 35enne nei mesi tra marzo e maggio 2014 venne scoperto nel commettere ben 3 furti ai danni del Comune. Rubò dell’attrezzatura come una motosega, una motocarriola e un soffiatore dal valore di 5.500 euro totali. Rubò anche 1.500 euro dai cassetti dell’Ufficio Anagrafe (usando le chiavi che aveva in dotazione) e infine 3mila euro dalla cassaforte dell’Ufficio Tributi, rubando le chiavi che erano state nascoste in un faldone.

Accusò un collega

Dopo aver commesso i furti, l’uomo aveva inviato dei messaggi anonimi all’allora sindaco dove incolpava un altro dipendente del furto dell’attrezzatura. Se non bastasse, secondo quanto dichiarato dal pm, Castellani avrebbe anche realizzato la copia di alcune chiavi del municipio usando la firma di un collega nel momento della compilazione del documento della duplicazione. Il tutto per riuscire ad allontanare i sospetti. Castellani venne così accusato anche di calunnia.

Patteggiamento con pena sospesa

Le diverse contestazioni nel giugno 2016 si tradussero in un patteggiamento con pena sospesa a due anni di reclusione. Castellani risarcì il Comune che non si costituì parte civile. Sentenza penale irrevocabile e definitiva, però era rimasto in sospeso il procedimento disciplinare.

Il Comune licenziò il dipendente che però presentò ricorso al Tribunale del Lavoro di Verona. I giudici civili in prima istanza diedero torto al lavoratore e ragione all’amministrazione pubblica, confermando la risoluzione del rapporto di lavoro. Però il colpo di scena è avvenuto in Corte d’Appello a Venezia che nel 2017 ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare.

Il motivo? Erano scaduti i termini utili per far ripartire il procedimento disciplinare. Secondo quando ribadito dalla Corte d’Appello di Venezia:

“Il procedimento disciplinare, avviato con la contestazione del 9 novembre 2015, era stato sospeso il 23 novembre dello stesso anno e ripreso il 13 febbraio 2017” però “la sentenza penale era stata comunicata al Comune il 7 luglio 2016 e, pertanto, la riattivazione del procedimento sospeso era avvenuta quando già era decorso da tempo il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 55-ter del decreto legislativo 165/2001”.

Il tutto traducibile brevemente che il Comune di San Zeno di Montagna aveva lasciato scadere i termini utili per far ripartire il procedimento disciplinare che sono 60 giorni dalla notifica della sentenza.

Il ritardo di 4 mesi ha perciò reso illegittimo il licenziamento. Il tutto è stato confermato dalla Cassazione in ultimo grado con la sentenza numero 24.573 del 9 agosto 2022 che ha bloccato il ricorso in extremis da parte del Comune di San Zeno di Montagna. Ebbene ora il Comune dovrà pagare le spese del giudizio di legittimità che ammontano a 5.200 euro.

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