Superamento della soglia di PM10 a Legnago

Il Decreto ha stabilito in 50 μg/m3 il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana.

Superamento della soglia di PM10 a Legnago
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Superamento della soglia di PM10 a Legnago.

Superamento della soglia di PM10 a Legnago

Il Decreto Legislativo 155/2010 ha stabilito in 50 μg/m3 il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per il PM10, da non superare per più di 35 giorni l'anno. In Veneto, a causa della somma degli effetti generati dalle diverse sorgenti di emissione in atmosfera e dalle condizioni atmosferiche di elevata stabilità e scarsa circolazione dei venti, si rilevano superamenti ripetuti del valore limite giornaliero per il PM10, soprattutto nel periodo invernale. In data 02 gennaio 2020, come da bollettino ARPAV, è scattato il livello di allerta 1- arancio, a seguito delle rilevazioni della stazione di rilevamento dell’ARPA situata a Legnago in via Togliatti. Pertanto, valgono i seguenti divieti:

  • divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
  • divieto di spandimento dei liquami zootecnici (non letami) e, in presenza di divietoregionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.

Oltre a quelli previsti per il livello di allerta 0 - verde:
1. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, legna, cippato, pellet (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle";
2. divieto di installazione di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art. 290, comma 4, del D.lgs. 152/2006;
3. divieto di effettuare combustioni all'aperto di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolare specie vegetale;
4. divieto di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento. Sono consentite le deroghe per i fuochi di capodanno e per i falò in occasione dell'epifania, nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e riconosciute dall'Amministrazione Comunale (tramite la trasmissione della sottoscrizione dell'impegno a non superare i due metri di diametro e i due metri di altezza della pira e, di utilizzare esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di
fogliame e/o aghi per limitare la fumosità);
5. divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi.

Il valore limite giornaliero

Il Decreto Legislativo 155/2010 ha stabilito in 50 μg/m3 il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per il PM10, da non superare per più di 35 giorni l'anno. In Veneto, a causa della somma degli effetti generati dalle diverse sorgenti di emissione in atmosfera e dalle condizioni atmosferiche di elevata stabilità e scarsa circolazione dei venti, si rilevano superamenti ripetuti del valore limite giornaliero per il PM10, soprattutto nel periodo invernale.

 

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