Obbligo di gomme invernali o catene a bordo dal 15 novembre sulle strade provinciali
La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.
La Provincia di Verona ha reso noto che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2020 al 15 aprile 2021 transitano lungo la rete viaria di competenza di questo Ente – Strade Provinciali, ricadenti nel territorio di tutti i Comuni veronesi, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
Pneumatici omologati
Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.
Per le catene invece
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Sicurezza sulla strada
Durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico.
Detti fenomeni possono determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli.
La decisione basata sulla normativa è assunta fine di garantire la sicurezza degli utenti che percorrono la rete stradale provinciale. L’utilizzo di idonei pneumatici o catene da neve favorisce l’aderenza tra gli autoveicoli ed il piano viabile in condizioni meteo avverse, garantendo la motricità, la tenuta di strada e minori spazi di arresto in frenata.
Ciò incrementa la sicurezza della circolazione e riduce i disagi garantendo una sufficiente transitabilità della rete stradale.
Sarà fornito il servizio di sgombero neve
Viene favorito anche il servizio pubblico essenziale di sgombero neve, che deve essere garantito con continuità di prestazioni, in quanto eventuali autoveicoli in difficoltà in caso di neve o ghiaccio possono produrre il blocco della circolazione e rendere problematico l’espletamento dei servizi di emergenza e di pubblica utilità, nonché il fermo stesso dei mezzi spazzaneve e spargisale.
Previste le sanzioni
Il provvedimento è reso noto tramite la specifica segnaletica di cui all'allegato B della direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2013 prot. n. RU/1580 e con pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet della Provincia.
La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada. La presente ordinanza costituisce inoltre formale parere tecnico favorevole propedeutico all’adozione di analoghe ordinanze da parte dei sindaci che intendono disporre lo stesso obbligo lungo le strade nei loro territori, ferma la competenza della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (UTG) di Verona.
L’esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli Organi di Polizia indicati all’articolo 12 del codice della strada a cui si rinvia. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.lgs n. 285/1992.
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